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Comunità
Montana di Vallecamonica
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Parco
regionale dell'Adamello
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Il territorio dei Comuni, aderenti al presente regolamento, individuati nell'allegato "A", che fanno parte della Comunità Montana di Vallecamonica, viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta de funghi in tutte le loro molteplici varietà. |
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L'esistenza degli usi civici, conservata nelle consuetudini e nelle tradizioni delle popolazioni residenti in montagna, riguarda anche i prodotti del sottobosco che rappresentano una componente e fonte rilevante dell'economia locale, come viene espressamente riconosciuto dalle leggi precitate. |
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Ai fini del presente regolamento, in relazione al regime autorizzato in esso previsto, sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'Anagrafe della popolazione residente dei Comuni aderenti al presente regolamento e i cittadini non iscritti ai registri dell'Anagrafe ma nativi in uno dei Comuni aderenti al presente regolamento. |
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Art. 4 - Modalità di raccolta |
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1)
In tutto il territorio della Comunità Montana di Vallecamonica
la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla legge
352/93 e secondo le disposizioni di cui all'art.
2 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24. |
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Il limite giornaliero pro-capite è determinato in kg. 3, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare. |
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1)
La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana di
Vallecamonica, così come individuato all'art.1 del presente regolamento,
è subordinata a: 2)
Le quote di riferimento, uguali per tutti i Comuni aderenti al presente
regolamento, sono così identificate:
3) per i cittadini di cui all'art. 3 la raccolta dei funghi è gratuita. |
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I proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 6, comma 1 lett. b, e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 9 sono introitati dalla Comunità Montana di Vallecamonica la quale tratterrà la somma utile alla copertura delle spese, per la gestione e la stampa dei manifesti divulgativi e promozionali il presente regolamento e organizzazione di corsi micologici specifici, ripartendo poi ai singoli Comuni la somma restante, in proporzione alla superficie boscata, pubblica e privata facente capo ai singoli Comuni, così come indicato nell' allegato "A". |
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La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie venatorie, agli organi di polizia locale montana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 29/12/1980, n.105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" ed ai dipendenti della Comunità Montana, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria. |
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Per quanto concerne le violazioni del presente regolamento si applicano integralmente quelle previste dall'art. 9 della L.R. 24/97 di seguito riportato: 1)
Sono sanzionate con il pagamento di una somma da Lire 50.000 a Lire 100.000
le seguenti violazioni: |
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La raccolta dei funghi è consentita dall'alba al tramonto. |
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1)
La raccolta dei funghi, nel territorio del Parco Regionale dell'Adamello,
è regolamentata come segue: |
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1)
Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della
deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità
Montana di Vallecamonica, e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo
pretorio della Comunità Montana e dei Comuni aderenti, ed è
vincolante per tutti i Comuni aderenti. |
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Al fine dell'applicazione del presente regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 n. 352 e della L.R. 23 Giugno 1997 n. 24. |
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a)
La raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza
l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei
corpi fruttiferi di Armillaria mellea (Chiodino) per i quali è
consentito il taglio del gambo; |
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La raccolta dei funghi è vietata nelle riserve naturali, integrali, orientate, parziali biologiche:
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Raccolta entro il Parco Nazionale dello Stelvio |
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La raccolta dei funghi è vietata, tale divieto non si applica per i residenti dei Comuni all'interno del Parco in cui viene effettuata la raccolta, e per i residenti in altri Comuni della Provincia ma proprietari di fondi all'interno del territorio comunale entro il Parco. |
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La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non sia trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante. |
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VOLI |
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