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REGOLAMENTO COMPRENSORIALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

Comunità Montana di Vallecamonica
 
Parco regionale dell'Adamello

Art. 1 - Identificazione territoriale Art. 8 - Vigilanza
Art. 2 - Usi civici, consuetudini, tradizioni Art. 9 - Sanzioni
Art. 3 - Residenza e proprietà fondiaria Art. 10 - Orario di raccolta
Art. 4 - Modalità di raccolta Art. 11 - Raccolta nel Parco Adamello
Art. 5 - Quantità Art. 12 - Entrata in vigore
Art. 6 - Autorizzazioni alla raccolta Art. 13 - Norme transitorie
Art. 7 - Destinazione degli introiti Disposizioni applicative al regolamento

 

Art. 1 - Identificazione territoriale

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Il territorio dei Comuni, aderenti al presente regolamento, individuati nell'allegato "A", che fanno parte della Comunità Montana di Vallecamonica, viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta de funghi in tutte le loro molteplici varietà.


Art. 2 - Usi civici, consuetudini, tradizioni

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L'esistenza degli usi civici, conservata nelle consuetudini e nelle tradizioni delle popolazioni residenti in montagna, riguarda anche i prodotti del sottobosco che rappresentano una componente e fonte rilevante dell'economia locale, come viene espressamente riconosciuto dalle leggi precitate.


Art. 3 - Residenza e proprietà fondiaria

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Ai fini del presente regolamento, in relazione al regime autorizzato in esso previsto, sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'Anagrafe della popolazione residente dei Comuni aderenti al presente regolamento e i cittadini non iscritti ai registri dell'Anagrafe ma nativi in uno dei Comuni aderenti al presente regolamento.


Art. 4 - Modalità di raccolta

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1) In tutto il territorio della Comunità Montana di Vallecamonica la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93 e secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24.
2) La raccolta è vietata nei casi previsti dall'art. 5 della L.R. 24/97.


Art. 5 - Quantità

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Il limite giornaliero pro-capite è determinato in kg. 3, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare.


Art. 6 - Autorizzazione alla raccolta

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1) La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana di Vallecamonica, così come individuato all'art.1 del presente regolamento, è subordinata a:
a) esibizione di un documento di identità per i cittadini di cui all'art.3;
b) esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento indicante il giorno o il periodo di riferimento per i restanti cittadini.

2) Le quote di riferimento, uguali per tutti i Comuni aderenti al presente regolamento, sono così identificate:

TIPO DI PERMESSO
IMPORTO
VALIDITA'
permesso giornaliero
L. 10.000
1 giorno
permesso settimanale
L. 30.000
7 giorni
permesso mensile
L. 70.000
30 giorni
permesso annuale
L. 100.000
dal 1 gennaio al 31 dicembre

3) per i cittadini di cui all'art. 3 la raccolta dei funghi è gratuita.


Art. 7 - Destinazione degli introiti

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I proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 6, comma 1 lett. b, e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 9 sono introitati dalla Comunità Montana di Vallecamonica la quale tratterrà la somma utile alla copertura delle spese, per la gestione e la stampa dei manifesti divulgativi e promozionali il presente regolamento e organizzazione di corsi micologici specifici, ripartendo poi ai singoli Comuni la somma restante, in proporzione alla superficie boscata, pubblica e privata facente capo ai singoli Comuni, così come indicato nell' allegato "A".


Art. 8 - Vigilanza

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La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie venatorie, agli organi di polizia locale montana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 29/12/1980, n.105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" ed ai dipendenti della Comunità Montana, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.


Art. 9 - Sanzioni

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Per quanto concerne le violazioni del presente regolamento si applicano integralmente quelle previste dall'art. 9 della L.R. 24/97 di seguito riportato:

1) Sono sanzionate con il pagamento di una somma da Lire 50.000 a Lire 100.000 le seguenti violazioni:
a) esercizio della raccolta senza autorizzazione, oltre il pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale dell'autorizzazione, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
c) mancata esibizione del documento d'identità, salvo che l'esibizione sia effettuata entro 10 giorni dalla contestazione;
d) raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito;
e) raccolta di Amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso;
f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni di legge e/o del presente regolamento;
g) raccolta non consentita in area protetta o vietata ai senti dell'art. 11 comma a;
h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi.
2) All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito necessariamente la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.
3) La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lett. b), d), f) e g), determina la revoca dell'autorizzazione alla raccolta.
4) Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3, non può essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso.


Art. 10 - Orario di raccolta

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La raccolta dei funghi è consentita dall'alba al tramonto.


Art. 11 - Raccolta nel Parco Regionale dell'Adamello

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1) La raccolta dei funghi, nel territorio del Parco Regionale dell'Adamello, è regolamentata come segue:
- è vietata la raccolta dei funghi nelle Riverse Naturali Integrali, Orientate, Parziali Biologiche
- nel restante territorio ricompreso nel Parco Regionale dell'Adamello, la raccolta dei funghi è regolamentata come prescritto dal presente regolamento.
2) Il presente regolamento viene adottato quale regolamento d'uso così come previsto dall'art. 32, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.


Art. 12 - Entrata in vigore

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1) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana di Vallecamonica, e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio della Comunità Montana e dei Comuni aderenti, ed è vincolante per tutti i Comuni aderenti.
2) Nel corso dell'anno non possono essere apportate modifiche. Eventuali proposte di modifica o eventuali recessioni da parte dei Comuni aderenti devono essere presentate alla Comunità Montana di Vallecamonica entro il 31 Marzo di ogni anno per essere sottoposte all'esame dei Comuni associati.


Art. 13 - Norme transitorie

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Al fine dell'applicazione del presente regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 n. 352 e della L.R. 23 Giugno 1997 n. 24.


DISPOSIZIONI APPLICATIVE AL REGOLAMENTO

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Modalità di raccolta

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a) La raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea (Chiodino) per i quali è consentito il taglio del gambo;
b) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto l'obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettori micologici;
c) è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
d) è vietata la raccolta di funghi decomposti;
e) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita caesarea;
f) è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto, comprese reti e similari traforate;
g) è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto (cesti in vimini);
h) gli importi dovuti dovranno essere versati a favore della Comunità Montana di Vallecamonica - Breno mediante bollettino di ccp. n. 17669250 indicante espressamente il giorno o il periodo di riferimento in cui si intende raccogliere i funghi.


Raccolta entro il Parco Regionale dell'Adamello

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La raccolta dei funghi è vietata nelle riserve naturali, integrali, orientate, parziali biologiche:

 
- INTEGRALE: "Val Rabbia e Gallinera"
- ORIENTATE: "Val Gallinera - Aviolo"
"Lago d'Arno"
  "Alto Cadino - Val Fredda"
- PARZIALI BIOLOGICHE: "Torbiere del Tonale"
  "Torbiere Val Miller"
  "Torbiere Via Salarno"
  "Torbiere Valle Adamè"
  "Torbiere Foppe di Braone"
  "Torbiere Pozza Lagoia"
  "Torbiere Lago Rotondo"
  "Torbiere Val Baione"
  "Torbiere Morene del Venerocolo"
  "Torbiere Malga Lavedole"
  "Torbiere Pozza d'Arno"


Raccolta entro il Parco Nazionale dello Stelvio

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La raccolta dei funghi è vietata, tale divieto non si applica per i residenti dei Comuni all'interno del Parco in cui viene effettuata la raccolta, e per i residenti in altri Comuni della Provincia ma proprietari di fondi all'interno del territorio comunale entro il Parco.


La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non sia trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.


VOLI
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